La deroga della Tabella C: esperienza al posto del titolo, fino al 31/12/2026
Per chi è già in servizio il CCNL permette, in via transitoria, procedure valutative per il passaggio d'area con requisiti diversi da quelli dei concorsi esterni (art. 13 c. 6 del CCNL 16/11/2022). Il termine, fissato al 31/12/2025, è stato prorogato al 31 dicembre 2026 dal CCNL del 23 febbraio 2026; l'ipotesi di contratto 2025-2027 non prevede ulteriori proroghe. I requisiti della Tabella C di corrispondenza:
| Verso l'area | Con il titolo pieno | Con il titolo inferiore |
|---|---|---|
| Funzionari ed EQ | Laurea + 5 anni da istruttore | Diploma + 10 anni da istruttore |
| Istruttori | Diploma + 5 anni da operatore esperto | Scuola dell'obbligo + 8 anni |
| Operatori esperti | Scuola dell'obbligo + 5 anni da operatore | |
L'esperienza si conta nell'area di provenienza e nella corrispondente categoria del vecchio ordinamento, anche a tempo determinato e, dal 2026, anche maturata presso enti diversi. Nella valutazione l'ente deve dare a esperienza, titolo di studio e competenze professionali un peso dialmeno il 20% ciascuno. La deroga è una facoltà: serve che il tuo ente bandisca la procedura, nei posti previsti dal piano dei fabbisogni, prima della scadenza.
Dal 2027: la procedura ordinaria
Finita la deroga resta la progressione dell'art. 52 del D.Lgs 165/2001, riscritta dall'art. 13 del CCNL 23/2/2026. Almeno il 50% dei posti è riservato ai concorsi esterni, e per partecipare serve di norma il titolo richiesto per l'accesso dall'esterno:la laurea per l'area dei Funzionari, il diploma per quella degli Istruttori. La graduatoria comparativa si basa su:
- valutazione positiva negli ultimi tre anni;
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- titoli o competenze professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso (una seconda laurea, un master, certificazioni);
- numero e tipologia degli incarichi ricoperti.
Quanto si guadagna passando di area
Si riceve il tabellare iniziale della nuova area; i differenziali della vecchia area cessano, ma se la retribuzione precedente era più alta la differenza resta come assegno personale (i valori di ogni area sono nelle tabelle stipendiali 2026). Differenza di stipendio fisso per chi non ha differenziali:
| Passaggio | Lordo al mese | Netto al mese ≈ |
|---|---|---|
| Istruttore → Funzionario | +168,55 € | +106 € |
| Operatore esperto → Istruttore | +217,15 € | +130 € |
| Operatore → Operatore esperto | +73,65 € | +48 € |
Il vantaggio vero, soprattutto verso l'area dei Funzionari, sta nel dopo: differenziali più alti (1.600 € l'anno contro 750 €), fino a 6 invece di 5, e l'accesso agli incarichi di Elevata Qualificazione.
La laurea per la progressione: anche online
Per chi è istruttore con il diploma, la laurea cambia tutto: in deroga dimezza l'esperienza richiesta (5 anni invece di 10) e dal 2027 è il requisito per partecipare. Le lauree delle università telematiche riconosciute dal Ministero hanno per legge lo stesso valore di quelle tradizionali, anche nei concorsi e nelle progressioni, e sono la strada più usata da chi lavora a tempo pieno. Prima di iscriverti verifica che il corso di laurea sia tra quelli ammessi dal profilo di destinazione nel regolamento del tuo ente: molti bandi indicano classi di laurea specifiche.
Domande frequenti
Si può diventare funzionario senza laurea?
Solo con la procedura in deroga, entro il 31 dicembre 2026: servono il diploma e almeno 10 anni di esperienza nell'area degli istruttori (o nella vecchia categoria C), e che il tuo ente bandisca la procedura. Dal 2027 serve la laurea.
La laurea telematica vale per la progressione verticale?
Sì: le lauree rilasciate da università telematiche accreditate sono equiparate per legge a quelle degli atenei tradizionali. Conta la classe di laurea richiesta dal profilo.
Quanti posti sono riservati agli interni?
Nella procedura ordinaria al massimo il 50%: almeno la metà dei posti disponibili va all'accesso dall'esterno.
Perdo i differenziali passando di area?
Sì, cessano, ma se prima guadagnavi di più mantieni la differenza come assegno personale, riassorbito solo dalle progressioni successive e non dagli aumenti contrattuali.